Causa C‑621/24
Landkreis Schweinfurt
contro
FB
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht)
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 giugno 2026
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Direttiva 2013/33/UE – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Articolo 2, lettera g) – Condizioni materiali di accoglienza – Articolo 17, paragrafo 2 – Requisito relativo alla garanzia di un’adeguata qualità di vita – Richiedente protezione internazionale oggetto di una decisione di trasferimento – Concessione di condizioni materiali di accoglienza che non comprendono prestazioni in natura volte a soddisfare il fabbisogno di vestiario, di beni di uso corrente e di consumo per la casa, né il versamento di un sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali – Articolo 20, paragrafo 1, lettera c) – Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza a causa della presentazione di una domanda reiterata – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 2, lettera q) – Nozione di “domanda reiterata” – Applicabilità – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Procedura di determinazione dello Stato membro competente »
1. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Ambito di applicazione – Richiedente protezione internazionale oggetto di una decisione di trasferimento esecutiva – Inclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, considerando 11 e art. 27; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, art. 3, § 1)
(v. punti 44‑49)
2. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza – Requisito relativo alla garanzia di un’adeguata qualità di vita – Portata – Domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile sulla base del regolamento n. 604/2013 – Decisione di trasferimento esecutiva verso lo Stato membro responsabile dell’esame di tale domanda – Normativa nazionale che prevede la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, in particolare delle prestazioni in natura e del sussidio economico destinato alla copertura delle necessità personali essenziali del richiedente – Inammissibilità
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2013/33, considerando 11 e 35 e artt. 2, g), 17 e 20]
(v. punti 57‑72, dispositivo 1)
3. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Direttiva 2013/32 – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33 – 125519 / Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza a causa della presentazione di una domanda reiterata – Nozione di domanda reiterata – Domanda di protezione internazionale dichiarata inammissibile sulla base del regolamento n. 604/2013 – Decisione di trasferimento verso lo Stato membro competente in ragione della precedente presentazione di tale domanda in detto Stato competente – Esclusione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, artt. 2, d), e 29, § 2; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/95, 2013/32, considerando 53 e artt. 2, q), 28, § 1, 33, §§ 1 e 2, a)-e), e 40, e 2013/33, art. 20, § 1, c)]
(v. punti 74‑89, dispositivo 2)
V. il testo della decisione.